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Data protection: sul diritto all’oblio secondo Cass. civile, sent. 1° febbraio 2024, n. 3013

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  • 5 apr 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 10 apr 2024


 

  (Avv. Lorenzo Righi)


La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta pronunciandosi in tema di diritto all’oblio.

Questa la fattispecie portata al vaglio del Supremo Giudice.

Tizio, ritenuto colpevole in primo grado di alcune ipotesi di reato e successivamente scagionato, citava in giudizio l’editore di un giornale che, responsabile della pubblicazione della (prima) notizia non aveva successivamente dato conto dell’assoluzione (intervenuta appunto in secondo grado).

Della conseguente questione risarcitoria veniva investito il Tribunale che accoglieva la domanda e condannava la società editrice a un risarcimento pari a 20.000 euro, sentenza che veniva impugnata in appello dal giornale e che la Corte d’Appello provvedeva a riformare in parte qua, ritenendo il danno non provato. Avverso tale decisione Tizio proponeva ricorso in cassazione, lamentando tra i motivi di doglianza il mancato riconoscimento del danno conseguente all’omesso aggiornamento della notizia, rectius al fatto che alla sentenza di condanna era seguita quella di assoluzione.

La mancata correzione aveva dolorosamente protratto il dolore e lo stigma sociale che Tizio aveva dovuto patire per le odiose accuse (nel particolare, molestie e detenzione di materiale pedopornografico) che lo avevano investito e che si erano rivelate poi infondate.

Ebbene, il Giudice di legittimità ha prima precisato che il diritto fondamentale all’oblio può subire sì una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, ma solo in presenza di specifici e determinati presupposti, così individuati:

1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico;

2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali);

3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese;

4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione;

5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.

Dopodiché, nel caso specifico, riconosceva la responsabilità della società e l’indubbio pregiudizio arrecato, pur negando il risarcimento per la mancanza di criteri, anche presuntivi, per la quantificazione del danno: accogliendo dunque il ricorso ma cassando con rinvio, sollecitando un novo esame da parte della Corte territoriale.

 

  © Riproduzione Riservata

 

 

 

 

 

 
 
 

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