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Finanziamento infruttifero a società in stato di decozione e non ripetibilità ex art. 2035 c.c.

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    Servizi legali integrati per l'impresa
  • 19 mar 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

(Avv. Lorenzo Righi)

La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza del 19 febbraio 2024, n. 4376, ha concluso che il finanziamento effettuato a favore di una società dissestata può considerarsi immorale e, quindi, non è ripetibile ex art. 2035 c.c.[1]

Se, infatti, quando viene eseguita una prestazione in esecuzione di un negozio avente una causa illecita il negozio è nullo e, quindi, il solvens ha diritto ad ottenere la restituzione di ciò che ha versato (ossia, di quanto pagato indebitamente, ai sensi dell’art. 2033 c.c.), questo non si verifica allorché la somma sia stata versata per uno scopo contrario al buon costume (art. 2035 c.c.), vale a dire per un negozio immorale.

Rectius, per la Suprema Corte va riaffermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’erogazione di somme di denaro ad un’impresa già in stato di decozione, al solo fine di ritardare la dichiarazione di fallimento, aumentando così l’esposizione debitoria, è contraria al buon costume e, in quanto taleirripetibile. 

Infatti, la nozione di buon costume non attiene solo alla morale sessuale e alla decenza ma comprende anche le condotte preordinate “alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvolta attitudine <predatoria> nei confronti di soggetti economici in dissesto”.


[1] Nella specie, l’amministratore di una società in grave crisi aveva effettuato dei versamenti a titolo di prestito infruttifero per circa 2 milioni di euro e in seguito alla dichiarazione di fallimento aveva insinuato al passivo il credito afferente al finanziamento: il Giudice delegato aveva però escluso il diritto alla ripetizione di quanto versato ai sensi della norma in parola, tenuto conto che, a fronte di un’esposizione debitoria di circa 50 milioni di euro, i 2 milioni versati dall’amministratore non potevano avere una concreta finalità di salvataggio ma solo quella di ritardare l’inevitabile.

 

 
 
 

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