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Trasparenza delle operazioni bancarie per i c/c accesi nelle procedure esecutive (sintesi)

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    Servizi legali integrati per l'impresa
  • 28 set 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 30 nov 2023

(Avv. Giovanni Pizzigoni)


Le norme che disciplinano la trasparenza sono contenute nel titolo VI del D. Lgs. n. 385 del 1993 (di seguito ‘TUB’).

Numerose norme riguardano esclusivamente la tutela del cliente ‘consumatore’, cioè, secondo la definizione contenuta nel provvedimento della Banca D’Italia 29.7.2009 intitolato “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (di seguito “P.B.I. Trasparenza”), colui che agisce “per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale”.

I conti correnti in esame sono accesi su ordine dell’autorità giudiziaria e stipulati da curatori/delegati alla vendita/custodi giudiziari nell’ambito dell’esercizio delle rispettive funzioni delegate.

Non si applicano pertanto a tali contratti le norme sulla trasparenza che riguardano esclusivamente i consumatori, in particolare quelle di cui ai capi I-bis e II del Titolo VI del TUB.

In ordine agli obblighi che riguardano invece anche i clienti non consumatori, quelli pubblicitari sono previsti nel Titolo VI, capo I, del TUB, come dettagliati nel P.B.I. Trasparenza nella sua versione aggiornata al 2019. I fogli informativi non vanno consegnati, se non richiesti, ma messi semplicemente a disposizione nella filiale anche in formato elettronico, le Guide sono messe a disposizione mediante pubblicazione sul sito Internet o mediante trasmissione in formato elettronico, essendo i soggetti interessati muniti di indirizzo pec.

Appare logico anche ritenere che, se i costi e le condizioni di tale tipologia di conto corrente applicate dalla Banca sono comunicate preventivamente e con periodicità normalmente annuale al Tribunale e da esso pubblicate sul proprio sito Internet (come accade in molti Tribunali), sia possibile omettere la consegna della copia del documento di sintesi prima della stipulazione del contratto, essendo già noti costi e condizioni del contratto di conto corrente.

Quanto alle comunicazioni periodiche, fermo il fatto che ogni comunicazione avviene solo in forma elettronica dato che i destinatari posseggono una casella di posta elettronica certificata, la comunicazione annuale del rendiconto e del documento di sintesi può essere omessa quanto al secondo se le condizioni non sono variate durante l’anno ([1]).

[1]P.B.I. Trasparenza, p. 28.


© Riproduzione Riservata

 
 
 

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